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Marzo 24, 2021Il danno risarcibile va esteso alle somme che gli investitori avrebbero realizzato in caso di puntuale negoziazione dei titoli
Dopo ben 23 anni di contenzioso e tre gradi di giudizio si è recentemente definita, con integrale successo, la causa promossa da due Clienti dello studio nei confronti di uno dei principali Istituti di credito italiani, avente ad oggetto la responsabilità della Banca per l’operato di un promotore finanziario che, ponendo in essere un’articolata truffa accertata in sede penale con sentenza definitiva del Tribunale di Bologna, aveva distratto a proprio favore rilevanti somme degli investitori.
Il complesso iter giudiziale ci ha consentito di seguire nel tempo l’evolversi della giurisprudenza in materia e di verificare come i Giudici di merito si siano gradualmente conformati agli insegnamenti della Suprema Corte in materia.
In prima battuta, infatti, il Tribunale di Bologna, pur avendo dichiarato la responsabilità della Banca, aveva limitato il risarcimento del danno alle somme effettivamente sborsate dagli investitori, seppur maggiorate dagli accessori conseguenti la natura di debito di valore, riconoscendo in tal modo, tuttavia, il solo danno emergente, rappresentato dalla perdita patrimoniale subita dagli attori.
In seguito, invece, la Corte di Appello di Bologna, accogliendo il nostro appello incidentale sul punto, ha riconosciuto quale componente del danno risarcibile quello rappresentato dalle somme che gli investitori avrebbero realizzato a seguito della corretta negoziazione degli investimenti, ovvero del cd. lucro cessante, che si identifica nel mancato guadagno patrimoniale provocato dall’inadempimento o dall’illecito.
Nel caso specifico, dunque, essendone stata fornita la prova fin dal primo grado di giudizio, la Corte territoriale, con la sentenza n. 1288/2018, richiamando un conforme orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, sent. 2027/2009), ha correttamente affermato che nelle ipotesi di responsabilità della Banca per l’operato di un infedele promotore finanziario l’accoglimento della domanda di risarcimento danni “deve mirare a reintegrare per intero il pregiudizio subito dai clienti e deve conseguentemente essere esteso al rendimento che questi avrebbero ricavato ove l’acquisto dei titoli fosse andato a buon fine”, riconoscendo agli appellanti in via incidentale, a titolo risarcitorio, le somme che questi avrebbero realizzato se le operazioni di investimento richieste al promotore fossero state effettivamente poste in essere.
La sentenza di appello è stata poi recentemente e definitivamente confermata da diversa sezione della medesima Corte di Appello nell’ambito del successivo giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., promosso dalla Banca e da questa impropriamente trasformato in un tentativo di revisione del merito della controversia.
Avv. Paolo Righetti